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DOMANDE E RISPOSTE TRATTE DAL CORSO: LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - QUADRO GENERALE

2026-04-09 10:13

BLOG MYACADEMY

DOMANDE E RISPOSTE TRATTE DAL CORSO: LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - QUADRO GENERALE

DOMANDE E RISPOSTE TRATTE DAL CORSO: LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - QUADRO GENERALE

ANTIRICICLAGGIO:

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - QUADRO GENERALE  

Svoltosi in data 25 Febbraio 2026 e disponeibile ora ON-DEMEND nella sezione “ACADEMY”.

 

1. Obbligo di segnalazione e responsabilità del professionista 

Il professionista che omette di effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi della normativa antiriciclaggio (finalizzata al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) è passibile di sanzioni? In caso affermativo, quali sono le conseguenze previste dall’ordinamento (amministrative, penali o disciplinari)?

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il focus della collaborazione attiva richiesta al professionista. Non si tratta di un semplice adempimento burocratico, ma di un dover di “consapevolezza” che scatta ogniqualvolta il professionista sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’ordinamento italiano adotta un approccio severo ma stratificato. La violazione principale è di natura amministrativa: l’omessa segnalazione è punita con una sanzione pecuniaria fissa che può lievitare drasticamente nei casi di violazioni gravi, reiterate o sistematiche. Tuttavia, il vero spauracchio per il professionista risiede nelle proiezioni in ambito penale. Sebbene l’omessa segnalazione non costituisca di per sé un reato, essa può essere utilizzata come indizio grave per contestare il concorso nel reato di riciclaggio o di autoriciclaggio, qualora si ravvisi che il silenzio del professionista sia stato funzionale a favorire l’attività illecita del cliente. Sotto il profilo disciplinare, gli Ordini professionali possono irrogare sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa AML.

2. Percentuale di segnalazioni effettivamente approfondite 

Con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette, qual è la percentuale di quelle che vengono effettivamente prese in esame dalla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia o dalla Guardia di Finanza rispetto al totale trasmesso? In altri termini, qual è la quota di segnalazioni che non viene archiviata?

Dall’ultimo rapporto annuale della UIF disponibile emerge che nel 2024 sono state ricevute 145.401 SOS. Quelle analizzate e trasmesse agli organi investigativi sono state 143.850.

Secondo l’ultimo quaderno SOS della UIF relativo al primo semestre 2025, il numero di SOS ricevute è stato pari a 80.930, inferiore rispetto alle SOS analizzate, che sono state 81.312. Tale differenza è probabilmente riconducibile allo smaltimento di una parte delle segnalazioni arretrate provenienti dal 2024.

 



3. Ruolo del professionista nella normativa antiriciclaggio 

Considerato che la normativa antiriciclaggio deriva dal recepimento di numerose direttive comunitarie, non sempre coordinate tra loro e talvolta poco aderenti alle specificità dei singoli Stati membri, si può ritenere che il professionista rischi di assumere un ruolo prevalentemente “difensivo” o di responsabilità indiretta rispetto alle inefficienze del sistema? In che misura il professionista può essere considerato un effettivo presidio di legalità, piuttosto che un soggetto esposto a responsabilità sproporzionate?

Il ruolo del professionista nel quadro delle direttive europee è andato incontro a una metamorfosi profonda, trasformandolo da consulente fiduciario a vero e proprio “gatekeeper” del sistema finanziario. Questo spostamento di baricentro, tuttavia, non è privo di frizioni. Difatti, il rischio concreto è che il professionista scivoli verso una responsabilità di posizione, finendo per rispondere di inefficienze che sono, spesso, sistemiche. In questo contesto, emerge con forza il fenomeno della c.d. “segnalazione difensiva”: per timore di sanzioni draconiane e per tutelarsi di fronte a norme a volte ambigue, il professionista può tendere a segnalare anche operazioni prive di reale spessore investigativo. Questo atteggiamento, seppur comprensibile dal punto di vista individuale, rischia di depotenziare il sistema sovraccaricando l’Unità di Informazione Finanziaria di dati inutili e rendendo più difficile l’individuazione delle reali minacce.

4. Proporzionalità degli obblighi rispetto alle dimensioni degli studi professionali 

Le norme vigenti tengono adeguatamente conto delle dimensioni organizzative medie degli studi professionali? In realtà territoriali come Roma, caratterizzate da un elevato numero di dottori commercialisti e da una prevalenza di studi di piccole o medie dimensioni, come può uno studio composto da uno o due professionisti adempiere correttamente a obblighi complessi e articolati senza un’adeguata struttura organizzativa di supporto?

Le Regole Tecniche declinano il principio di proporzionalità a livello organizzativo prevedendo l’istituzione di alcuni presidi minimi in base al numero di professionisti e di collaboratori.

Tali presidi dovranno essere adeguati in funzione del livello di rischio risultante dall’esercizio di autovalutazione del rischio.

A tal fine il professionista ha a disposizione svariate soluzioni organizzative, potendo andare ad agire, ad esempio, sulla formazione del personale di studio e/o sulla formalizzazione dei processi, nella misura in cui tali aree di intervento appaiano funzionali alla prevenzione del rischio. In particolare, la formazione e la formalizzazione dei processi rilevano in quanto taluni adempimenti come, ad esempio, l’identificazione del cliente, possono essere delegati a collaboratori o dipendenti dello studio. 

Anche l’adeguata verifica della clientela obbedisce al principio di proporzionalità nella misura in cui segue un approccio basato sul rischio: l’estensione, la profondità e la frequenza delle misure di adeguata verifica dipenderà dal livello di rischio, riducendosi significativamente laddove il rischio complessivo connesso a un incarico fosse non significativo o poco significativo. A ciò si aggiungano poi le ulteriori semplificazioni contemplate dalla Regola Tecnica 2.1. attraverso le regole di condotta specifiche per le prestazioni a rischio inerente non significativo nonché le esenzioni di cui all’art. 17, comma 7 del d.lgs. 231/2007.


5. Valutazione del rischio e aggiornamento continuo 

Alla luce delle analisi che collocano il Lazio tra le regioni a più elevato rischio di infiltrazioni criminali, con conseguente attribuzione di un livello di rischio “alto” nella matrice del rischio inerente, come può uno studio professionale di dimensioni contenute garantire un aggiornamento costante ed efficace dei propri presìdi di controllo? È realistico ipotizzare una revisione sistematica annuale dell’indice di rischio interno?

Il fattore geografico concorre al rischio inerente unitamente ad altri fattori. Inoltre, il punteggio attribuibile a tale fattore riflette la rischiosità non solo della sede del professionista, ma anche della sede dei clienti del professionista, alla luce dei dati dell’adeguata verifica della clientela. A tal riguardo, si segnala la classificazione delle province in base al peso dell’operatività in contante nel settore privato contenuta nell’Analisi Nazionale e basata sui dati UIF.

Inoltre, la formula di calcolo del rischio inerente proposta dal CNDCEC nelle Linee Guida non ha valore cogente; pertanto, il professionista conserva la facoltà di adottare un diverso meccanismo di misurazione.

Fermo restando l’obbligo di aggiornare l’autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026, la periodicità di tale esercizio deve essere commisurata al rischio. In tal senso, il legislatore delegato dispone che l’autovalutazione del rischio sia aggiornata a fronte di variazioni dei fattori di rischio che impattano in ultima istanza sulla determinazione del rischio residuo. Una periodicità annuale non riflette necessariamente il livello di rischio residuo precedentemente determinato, ma una verifica periodica dei fattori di rischio che vi concorrono (ad esempio, mediante una check-list) potrebbe costituire un valido supporto operativo per intercettare variazioni rilevanti.



 

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